Art. 5.
(Esercizio della prostituzione in luogo pubblico).

      1. L'adescamento e la prostituzione possono essere esercitati nei luoghi pubblici,

 

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tranne in quelli in cui il loro esercizio è espressamente vietato.
      2. L'adescamento e la prostituzione non possono essere praticati nella vicinanza di:

          a) scuole di ogni ordine e grado;

          b) luoghi di culto di qualsiasi professione religiosa.

      3. I comuni con proprio provvedimento possono approvare un elenco di luoghi e vie dove la prostituzione è vietata, ma non possono vietare del tutto l'esercizio della prostituzione sul territorio comunale.
      4. I comuni possono individuare, di comune accordo con gli organismi indicati all'articolo 7, comma 1, luoghi pubblici deputati all'esercizio della prostituzione, concordando orari e modalità di utilizzo degli stessi e predisponendo in tali luoghi misure idonee a tutelare la salute e la dignità di chi si prostituisce, nonché a garantire la sicurezza e l'incolumità loro e dei cittadini. Tra le misure idonee sono compresi l'installazione di distributori di preservativi, la predisposizione di parcheggi, l'installazione di bagni, l'illuminazione stradale e altri simili interventi.
      5. Chiunque eserciti l'adescamento o la prostituzione in luoghi ove questi siano espressamente vietati è punito con la sanzione del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro. In tali casi è soggetto alla sanzione anche il cliente.